Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 24 ottobre 2005
In vigore dal 9 novembre 2005
Titolo VI – CAVALLI
Art. 43 – Principi distintivi
1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all’attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all’abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all’aperto, con esclusione di
quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una
struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell’acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E’ fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
c) il Servizio Veterinario Azienda Usl verifichi lo stato di salute e l’identità degli animali.
Art. 44 – Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico
1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
• T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
• Lipizzani
• Maremmani
• Trottatori,soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.
3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l’utilizzo di cavalli già in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1), purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.
Art. 45 – Abilitazione del cavallo
1. L’abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l’esercizio dell’attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell’anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3. L’ iscrizione all’anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull’animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio.
Art. 46 – Limitazioni all’uso del cavallo
1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l’altro, in estate da svolgersi all’ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
2. E’ fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. E’ altresì proibito percorrere strade in salita fuori dalla Zona a Traffico Limitato.
3. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
Art. 47 – Revoca della licenza
1. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell’abilitazione.
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