Art. 13
Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione
canina e felina. Istituzione e compiti
1.I Comuni, singolarmente od in forma associata, con il coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle Aziende
Unità sanitarie locali ed assolvono, fra l’altro, i seguenti compiti:
a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l’incolumità dell’uomo e per l’igiene pubblica;
d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all’art. 15.
2.Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e delle situazioni di cui
alla lettera c) del medesimo comma, nonché l’adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.
Art. 14
Gestione dei servizi
1.I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.
2.Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli od associati.
3.Per l’esercizio delle competenze di cui all’art. 2 ed al comma 1 dell’art. 13, i Comuni possono anche avvalersi,
previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo
a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 e delle guardie zoofile dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3.
Art. 15
Casi di cattura di cani
1.I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi
provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l’incolumità dell’uomo e per l’igiene pubblica.
2.Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.
3.Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od
allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la
pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.
4.La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l’uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché
l’uso di trappole.
5.I cani catturati, qualora non sia possibile l’immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia,
presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.
6.Nei casi di infezione rapida, previsti all’art. 91 del D.P.R. n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura
degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli altri agenti della forza pubblica.
Art. 16
Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti
1.Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia
veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l’affidamento ad
eventuali richiedenti.
2.Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1.
3.L’azione dei Comuni è coordinata dalle Province. A tal fine:
a) i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dal loro insediamento, e successivamente con cadenza annuale, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indicano gli interventi necessari;
b) con apposito regolamento sono definite le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;
c) con apposito schema di regolamento è proposta ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di affido od adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell’assistenza veterinaria.
Art. 17
Modalità di ricovero
1.I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all’assistenza, o da parte dei
veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà
immediato avviso al proprietario.
2.I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali
richiedenti.
3.I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli
animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.
4.I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all’anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed identificati.
5.Nel caso di cessione dell’animale va data contestuale comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario.
6.Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all’art. 20, sono a carico dei
proprietari, sulla base di tariffe determinate dall’Ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c)
del comma 3 dell’art. 16.
7.Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno:
a) data di entrata e provenienza;
b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;
c) dati segnaletici ed identificativi dell’animale;
d) data di uscita e destinazione.
Art. 18
Adozioni
1.Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1, incentivi all’adozione degli animali.
2.Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.
3.Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all’adottante.
4.I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.
Art. 19
Requisiti delle strutture
1-Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 16 devono essere costituite dai seguenti reparti:
a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. È possibile prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all’uopo formalmente convenzionata.
2.I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
a) ubicazione salubre e protetta;
b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta
d’acqua all’ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.
3.I requisiti ed i criteri generali previsti ai commi 1 e 2 riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili
privati.
4.I Comuni ed i Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, nel rispetto delle reciproche competenze,
esercitano il controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarità dell’affidamento o cessione dell’animale,
secondo le disposizioni della presente legge.
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