Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 24 ottobre 2005
In vigore dal 9 novembre 2005
Titolo II – DEFINIZIONI ed AMBITO di APPLICAZIONE
Art. 5 – Definizioni
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Art. 6 – Ambito di applicazione.
1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Roma.
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