Mamma Orsa JJ4 è salva!

Con sentenza pubblicata oggi, il TAR di Trento ha definitivamente cancellato l’ordinanza della Provincia di Trento che disponeva la cattura dell’orsa JJ4. Il TAR ritiene non esista alcuna urgenza che giustifichi la cattura dell’orsa

L’orsa, che a giugno scorso si era scontrata con due cacciatori usciti dal sentiero che l’avevano sorpresa in compagnia dei suoi cuccioli, era stata dapprima condannata a morte dal presidente della provincia Fugatti. Grazie al nostro immediato intervento al TAR di Trento, la sua vita fu salvata e l’ordinanza di uccisione venne sospesa e sostituita da Fugatti con una nuova ordinanza di cattura che oggi è stata annullata. (16 c.m.)

Siamo felicissimi per questo risultato, ora chiediamo che la Provincia di Trento si astenga da ulteriori attività per provvedere alla sua cattura ma piuttosto spenda le sue risorse per  mettere in atto tutte le necessarie attività di prevenzione necessarie ad una corretta convivenza con gli orsi.

La vicenda giudiziaria di JJ4 dimostra chiaramente che in Trentino manca completamente una cultura per la convivenza con gli orsi, tema centrale del convegno “Convivere con gli orsi in Trentino”

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Animali nella Costituzione

primo passo al Senato

“La Repubblica tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni; protegge la biodiversità e gli animali”: in Senato è stato fatto il primo, grande passo, per inserire la tutela degli animali e dell’ambiente nella Costituzione. Da 22 anni, con un costante lavoro di contatto con le Istituzioni e l’opinione pubblica, chiediamo questa Riforma che altri Paesi – dalla Germania all’India – hanno già realizzato. Ci vorranno 4 approvazioni prima che questo testo diventi Legge: un tema su cui anche il Presidente Draghi ha preso un impegno pubblico.

Con questo testo del Senato inoltre sarà esclusivamente lo Stato a decidere della gestione degli animali selvatici. Nel caso degli orsi, ad esempio, la Provincia di Trento non potrebbe più deciderne la sorte.
Facciamo fare all’Italia questo passo di civiltà! Sostieni le nostre battaglie per ottenere nuove ed efficaci Leggi!

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DPCM e Animali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell’art.3, comma 6-bis, e dell’art.4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n.159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n.6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n.11;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n.112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n.294;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n.7;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n.38;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n.38;
Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n.50;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale 28 ottobre 2020, n.268, cosi’ come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale 29 gennaio 2021, n.23;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanita’ pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2021;
Visti i verbali n.157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente delle sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e 27 febbraio 2021, del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.630, e successive modificazioni e integrazioni;
Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 febbraio 2021;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, dello sviluppo economico, dell’universita’ e della ricerca, della cultura, del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, per le pari opportunita’ e la famiglia, nonche’ sentito il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di
distanziamento

1. E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere
sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.
2. Non vi e’ obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva.
4. E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
5. E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia’ previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art.2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n.630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato «Comitato tecnico-scientifico».
6. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunita’, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilita’, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.
8. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie
integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.

AUTODICHIARAZIONE

Delfinario di Rimini

Corte d’Appello conferma condanna del Direttore

Oggi (26-2-21) la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna del Direttore del Delfinario di Rimini per maltrattamento di animali (544 ter c.p.), mantenendo la confisca dei delfini, affidati allo Stato come richiesto dalla LAV, senza derubricazione del reato all’art. 727 c.p.

Assoluzione per la Veterinaria, una decisione clamorosa: vedremo perché nelle motivazioni e valuteremo con attenzione il ricorso in Cassazione non lasciando nulla di intentato per dare giustizia ai delfini!

La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini ad aprile 2019, infatti, aveva condannato il Direttore e la Veterinaria del delfinario di Rimini rispettivamente a 6 e 4 mesi di reclusione, perché ritenuti colpevoli di maltrattamenti animali. Il primo caso in Italia e in Europa.

Salvi, almeno fino al prossimo grado di giudizio, i delfini.

E’ stata infatti convalidata la richiesta di LAV, ammessa nuovamente come parte civile nel processo, e della Procura di confisca degli animali, attualmente affidati ai Ministeri di Ambiente, Salute e Politiche Agricole; i delfini non potranno quindi essere messi in vendita. Una ulteriore novità assoluta per l’Italia, che apre un nuovo importante e positivo capitolo nella tutela giuridica degli animali.

La conferma sia pure parziale della sentenza e soprattutto della confisca degli animali da parte della Corte d’Appello rappresenta un ulteriore capitolo positivo nella difesa dei diritti degli animali. Ci aspettiamo che la condanna sia confermata anche in Cassazione e che i delfini coinvolti in questo incubo, siano definitivamente salvi.

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DIRITTI ANIMALI

DIRITTI ANIMALI: L’OIPA PARTECIPA ALLE AUDIZIONI DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Inasprimento delle pene previste per i reati di maltrattamento, divieto di importazione, vendita e utilizzo sul territorio nazionale di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi strozzo; abolizione dell’art. 842 del Codice Civile che consente ai cacciatori di accedere nelle proprietà private; perseguimento di coloro che uccidono specie selvatiche con sanzione accessoria della revoca definitiva del permesso di caccia; divieto di esche avvelenate sancito da una legge dello Stato anziché stabilito da un’ordinanza ministeriale annuale; importanza della confisca degli animali sequestrati con decreto motivato; condanne penali anche per zoorastia e divulgazione online di video violenti; rilevanza del terzo settore in materia di tutela ambiente e animali e del ruolo delle guardie zoofile.
E’ quanto, in sintesi, è stato proposto dall’OIPA Italia nell’audizione in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica riunitasi il 22 settembre 2020 per discutere vari disegni di legge il cui comune denominatore è l’adeguamento al concetto di animale come “essere senziente” così come definito dall’articolo 13 del “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea “ di Lisbona del 2008, tenuto conto anche dell’aumento della sensibilità in materia di animali da parte della opinione pubblica e della recente Giurisprudenza.
Dalla maggioranza dei disegni di legge presentati in Commissione, infatti, emerge la volontà di cambiare il Titolo IX-bis del libro secondo del Codice Penale da “Dei delitti contro il sentimento per gli animali“ in “Dei delitti contro gli animali e contro il sentimento per gli animali“, questo anche in previsione dell’attuazione del principio che rimanda al concetto di animali come “esseri senzienti”, come sostenuto nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” di Lisbona.
Tra le diverse istanze presentate, l’OIPA ha espresso la propria condivisione anche in merito al contenuto del DDL 81 che prevede delle disposizioni in materia di delitti contro le specie protette di fauna e flora, rimarcando l’importanza della questione anche in merito alle continue minacce cui sono esposte due specie selvatiche denominate grandi carnivori (Lupi ed Orsi) e per la cui gestione l’Italia è stata più volte passibile di procedura di infrazione UE.
Inoltre, in merito alla tutela della fauna selvatica e relativi Cras (Centri recupero animali selvatici) si è portata all’attenzione dei Senatori un’eccellenza italiana in Europa ovvero il CANC (Centro Animali Non Convenzionali) del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, che svolge la funzione di CRAS per la Città Metropolitana di Torino.
Molto importante quanto previsto nel DDL 298 in merito al divieto di vendita di animali in negozi ed on line, un primo passo avanti verso il concetto europeo di animale come “essere senziente”, non più considerato come un bene mobile alla stregua di un abito o un telefonino.
Pieno accordo anche con il “divieto di marchiatura” previsto sempre nel DDL 298 all’articolo 2 voce “art 455 undecies“, un divieto che andrebbe dunque ad aggiungersi al divieto di conchectomia e caudotomia (taglio delle orecchie e della coda) pratiche già vietate con l’entrata in vigore della legge 201/2010,
Di importanza fondamentale anche quanto previsto nel DDL 1030 all’articolo 11, ovvero la proposta di introdurre “la disposizione in materia di divieto di importazioni sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi strozzo“ , a supporto di tale proposta si richiama il parere del Ministero della Salute del 22 luglio 2019 avente come oggetto “parere sui collari acustici per cani“ che allegando un parere tecnico dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e della Emilia Romagna, Centro di referenza nazionale per il benessere animale del 13-06.2019, stabiliscono la inidoneità dei collari elettrici, acustici, richiamando anche la normativa attuale in materia di tutela animali e lo definiscono un maltrattamento di animali.

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Tar Toscana vieta caccia

Tar Toscana vieta caccia al Moriglione e alla Pavoncella. Associazioni esultano!

Il TAR Toscana ha vietato la caccia al Moriglione e alla Pavoncella. Le associazioni Enpa, Lav, Lipu, Wwf Italia: accolte pienamente le nostre ragioni, a favore della natura e contro la politica filovenatoria toscana. Ora la Regione si adegui immediatamente e volti pagina. L’ordinanza del Tar conferma quanto, senza successo, abbiamo cercato di spiegare alla Regione Toscana in merito alla necessità di garantire una piena protezione delle specie minacciate, che non andrebbero mai cacciate e tantomeno in assenza di piani di gestione nazionali operativi ed efficaci.
E’ il caso del moriglione e della pavoncella, due specie classificate come Spec 1, cioè minacciate a livello globale, che la regione Toscana ha inteso reinserire in calendario venatorio nonostante le recenti pronunce della giustizia amministrativa e, appunto, nonostante il loro grave stato di conservazione.
Benissimo dunque il Tar, che ha vietato la caccia a queste due specie ribadendo in sostanza la priorità della conservazione della biodiversità sul prelievo venatorio. Un principio che la Regione Toscana fatica a comprendere, con calendari venatori e provvedimenti che puntualmente strizzano l’occhio al mondo venatorio a discapito della tutela della natura. La nuova ordinanza del Tar, la precedente ordinanza sulle preaperture, l’impugnazione del Governo della nuova legge sulla caccia sono a dimostrarlo chiaramente. Gestione della caccia toscana: un errore dopo l’altro.
Ora la Regione provveda a comunicare a tutti i cacciatori che moriglione e pavoncella non si cacciano e che nelle Zone di protezione speciale (Zps) vige il divieto di caccia al combattente. Inoltre, adegui immediatamente la legge in tema di vigilanza venatoria, come si è impegnata a fare con il Consiglio dei Ministri. Non è mai troppo tardi per diventare finalmente virtuosi.

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Norme di Diritto Penale e Amministrativo a tutela degli animali


Nell’ambito delle azioni di contrasto dei reati a danno di animali e del Protocollo d’intesa Carabinieri-LAV, l’Arma firma un nuovo progetto editoriale curato da LAV in collaborazione con Autori Vari:
NORME DI DIRITTO PENALE E AMMINISTRATIVO A TUTELA DEGLI ANIMALI-PROCEDURE E CASI PRATICI, CON FOCUS SU ASPETTI MEDICI VETERINARI CORRELATI.

Il Manuale tecnico-giuridico è accessibile gratuitamente dal sito dell’Arma dei Carabinieri nella sezione della rivista ambientale dei Carabinieri #NATURA.

Si tratta di una novità editoriale unica nel suo genere per l’aspetto “multidisciplinare” che la contraddistingue. Il volume, destinato al personale dell’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze dell’ordine, ma anche alla Magistratura e a una vasta platea di addetti al settore, approfondisce tutti gli aspetti del diritto degli animali sia nell’ambito amministrativo che penale, analizzando anche la procedura penale correlata e approfondendo tematiche veterinarie, sociologiche e filosofiche legate al concetto di protezione degli animali.

Il Manuale, suddiviso in 7 capitoli, si avvale di esperti di elevato profilo nei vari ambiti, che trattano temi legati alla protezione degli animali d’affezione, selvatici ed esotici, nonchè le norme penali correlate con l’analisi di alcune importanti operazioni di contrasto. Una parte specifica è dedicata al traffico degli animali e agli allevamenti intensivi, temi ormai tristemente alla ribalta anche alla luce della recente crisi sanitaria Covid19.

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LINK AL MANUALE

Il Guinzaglio

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Secondo la legge: ORDINANZA del Ministero della Salute, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani; art. 672 cp; art. 2052 cc, il proprietario di un cane è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale e risponde di danni e/o lesioni a persone, animali e cose causati dall’animale stesso, anche se era smarrito o fuggito, a meno che non si riesca a provare il caso fortuito.

Questa responsabilità si estende anche a chi, pur non essendo il proprietario del cane, lo abbia con sé o lo detenga in custodia temporanea (detentore responsabile: es.: dogsitter, familiari, ecc.).

La Corte di Cassazione ha, infatti, più volte confermato che chi detiene il cane assume “l’obbligo di controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, a prescindere dalla formale proprietà dell’animale”. Quindi, si può dire che il detentore ha gli stessi doveri del proprietario, al fine di evitare che il cane provochi danni materiali o lesioni o incidenti.

Chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi o ne affida la custodia a una persona non adatta, rischia una sanzione amministrativa da 25 a 258 euro. La stessa sanzione è prevista per chi aizza o spaventa animali mettendo in pericolo l’incolumità di terzi.

Dal punto di vista della responsabilità civile, si può richiedere il risarcimento dei danni provocati da un animale, rivolgendosi al proprietario dell’animale stesso oppure alla persona che lo deteneva al momento dei fatti.

L’Ordinanza ministeriale concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani stabilisce le regole di sicurezza che devono essere rispettate dai proprietari e/o dai detentori temporanei quando portano il cane in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico:

– deve essere utilizzato un guinzaglio non più lungo di 1.50 metri; fanno eccezione le aree cani, dove gli animali possono essere lasciati liberi;
– chi conduce il cane a spasso deve avere sempre con sé una museruola (rigida o morbida), da utilizzare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
– il cane deve essere affidato solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
– è necessario conoscere le caratteristiche fisiche ed etologiche del proprio cane;
– è necessario conoscere le norme vigenti da rispettare;
– bisogna assicurarsi che il cane si comporti bene sia con le persone sia con gli altri animali.

L’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico sono previsti anche dal Regolamento di Polizia Veterinaria (all’art. 83).

Inoltre, chiunque conduca un cane in aree urbane, vie, piazze, giardini pubblici ha l‘obbligo di raccoglierne le feci e comunque avere sempre con sé l’occorrente a questo scopo. Anche questo obbligo è contenuto nell’Ordinanza ministeriale emanata per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività dei cani, ma possono imporlo anche i regolamenti locali delle città.

A questo proposito, la Corte di Cassazione è intervenuta, per chiarire che sussiste l’obbligo per tutti i proprietari che portano a passeggio i propri animali di “ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi”.

GATTI LIBERI E CONDOMINI


GATTI LIBERI E CONDOMINI: UNA CONVIVENZA POSSIBILE?

Per affrontare questo tema prendiamo come esempio il caso del referente di una colonia felina, regolarmente censita dal Comune, che ha riscontrato dei problemi con il vicinato. Un condomino che viveva nell’edificio vicino alla colonia aveva affermato che un gatto avrebbe tentato di entrare nella sua casa, distruggendo la zanzariera. Il referente, preoccupato da tale affermazione, aveva chiesto se il condominio potesse fare richiesta di risarcimento dei danni nei suoi confronti. In questo caso, la risposta è negativa. La colonia felina, infatti, è per legge competenza delle Istituzioni. La legge quadro nazionale n. 281/91, unita a singole leggi regionali e regolamenti comunali, prevede il diritto allo stanziamento dei gatti liberi ed il loro spostamento solamente in caso di necessità, ad esempio per motivi sanitari o per tutelare la sicurezza dei mici. In assenza, quindi, di comprovati motivi che possano giustificare uno spostamento, il condominio “danneggiato” deve essere in grado di dimostrare non solo la reale esistenza di un danno – nel caso in questione, la zanzariera rotta – ma anche provare che sia stato provocato da un gatto della colonia felina.

Tuttavia, anche riuscendo a dimostrare la “colpevolezza” del micio, non sarebbe possibile effettuare una pretesa di risarcimento nei confronti del referente della colonia. Quest’ultimo, infatti, tutela la colonia come volontario su autorizzazione del Comune competente, ed è responsabile esclusivamente della sua gestione, come la somministrazione di cibo e acqua, e della sua sicurezza. Ovviamente, il referente dovrebbe assicurarsi che i gatti non possano arrecare danno o disturbo, ad esempio evitando di posizionare le ciotole troppo vicino alle abitazioni, e segnalando eventuali problemi al Comune. In questo modo sarà così possibile valutare la risoluzione delle problematiche insieme ad un responsabile del Comune e della ASL veterinaria, tutelando gli interessi di tutte le parti.

Situazione ben diversa, invece, si è verificata qualche tempo fa a Roma, dove alcuni condomini avevano posto delle ciotole per i mici nei pressi di un garage di proprietà altrui. I gatti randagi, attirati dal cibo, avevano cominciato ad introdursi nelle abitazioni, costringendo gli inquilini a tenere le finestre chiuse. Infastiditi dalla situazione, gli inquilini si sono rivolti al tribunale civile. In questo caso il giudice, una volta accertato che alcuni condomini stavano effettivamente attirando i gatti, ha ritenuto gli stessi responsabili di aver arrecato molestia agli altri inquilini nell’utilizzo della proprietà, seppur guidati da un nobile intento.

Un’altra particolare situazione ha avuto luogo nella provincia bresciana, dove un inquilino ha chiesto all’amministratore di condominio di sanzionare un vicino, colpevole, pare, di lasciar vagare il proprio gatto nelle parti comuni. Dopo la discussione in assemblea, il proprietario del gatto ne è uscito vittorioso. Infatti, non esistevano prove della presenza di un gatto di proprietà, anziché di un randagio, nelle parti comuni, visto che nella zona vi erano diversi mici randagi. Inoltre, non era possibile dimostrare che il giardino del condomino era stato danneggiato da un felino. Nessuna sanzione è stata pertanto applicata al proprietario del gatto.

Bisogna tuttavia fare attenzione, poiché, per quanto sia corretto garantire la libertà di movimento ai nostri animali, è nostro dovere non lasciarli incustoditi, sia per ragioni di sicurezza, sia per quieto vivere. Meglio quindi apporre reti di protezione alla proprietà, evitando fughe inaspettate del proprio micio.

È sempre consigliabile registrare una colonia felina e sterilizzare i gatti che ne fanno parte. Inoltre, è utile aggiornare il comune ed il servizio veterinario pubblico in caso di problemi con il vicinato e denunciare alle autorità qualsiasi forma di maltrattamento. A questo link potete scaricare la lettera tipo per richiedere al vostro comune la sterilizzazione dei gatti di una colonia di cui vi occupate:

https://www.oipa.org/italia/leggi/letteretipo/tutela-colonia-felina-comune-asl.doc

photo e articolo OIPA